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Dispositivi di protezione individuale

Le attrezzature progettate e prodotte per essere indossate o tenute da una persona come protezione contro uno o più rischi per la sua salute o la sua sicurezza si definiscono dispositivi di protezione individuale (DPI). Anche i pezzi di ricambio e i sistemi di collegamento possono essere componenti di un DPI.

Categoria di rischio:
I dispositivi di protezione sono suddivisi in categorie in base al rischio e devono soddisfare uno o più requisiti (in base al tipo di DPI) per la sicurezza e la documentazione:  

  • Categoria 1 - Rischi minimi (ad esempio lesioni meccaniche superficiali, contatto con prodotti per la pulizia poco aggressivi, ecc.)
  • Categoria 2 - Rischi che non rientrano nelle categorie 1 e 3
  • Categoria 3 - Rischi che possono portare a conseguenze gravi come la morte o danni alla salute irreversibili (ad esempio atmosfere con mancanza di ossigeno, cadute dall’alto, ferite da taglio con motoseghe manovrate a mano, rumori nocivi, ecc.)

Come posso essere sicuro che i miei DPI soddisfano tutti i fondamenti giuridici e mi proteggono adeguatamente?

Dal 21 aprile 2019 possono essere immessi in commercio solo i DPI che soddisfano i requisiti dell’ordinanza svizzera sui DPI e dell’ordinanza europea sui DPI (EU 2016/425), ossia sono disponibili sul mercato svizzero per la prima volta.

Quando si acquistano i DPI è importante farsi dare le istruzioni per l’uso e la dichiarazione di conformità. Si raccomanda di acquistare i DPI solo dai commercianti specializzati.